GDPR Sanzioni e responsabilità

Le sanzioni per le violazioni nell’ambito privacy arrivano fino a milioni di euro oppure, se risulta più elevato, fino a percentuali del fatturato registrato nell’anno precedente.

Di fatto sono sanzioni pesantissime
Le sanzioni comminate dal Garante Italiano riguardano l’aspetto amministrativo e l’aspetto civilistico.
Il GDPR distingue le sanzioni in due gruppi: quelle che possono arrivare fino al 2% del fatturato totale registrato nell’esercizio precedente oppure fino a 10 milioni di euro e le altre che invece possono arrivare fino al 4% del fatturato oppure fino a 20 milioni di euro.
Ovviamente questi numeri possono interessare le aziende grandi che magari lavorano a livello internazionale.
L’art. 58 del GDPR stabilisce che il Garante Privacy, tra i suoi poteri correttivi, può rivolgere al titolare del trattamento oppure al responsabile del trattamento:
  • avvertimenti in merito alla possibilità di violare gli adempimenti
  • ammonimenti se i trattamenti hanno violano il trattamento
Le sanzioni che arrivano fino a 10 milioni di euro oppure, se risulta più elevato, fino al 2% del fatturato dell’anno precedente possono riguardare le violazioni in merito a:
  • Il Registro dei trattamenti
  • Il Documento di valutazione dei rischi
  • Il Documento di valutazione di impatto
  • La procedura di Data Breach
  • Il contratto di responsabile esterno
  • Le istruzioni agli autorizzati
  • La consultazione preventiva
  • Nomina e attività del DPO

Le sanzioni che arrivano fino a 20 milioni di euro oppure, se risulta più elevato, fino al 4% del fatturato dell’anno precedente possono riguardare le violazioni in merito a:

  • Il principi del trattamento
  • Le condizioni di liceità del trattamento
  • La disciplina del consenso
  • Il diritto alla trasparenza e alla informativa
  • Il diritto di rettifica
  • Il diritto alla cancellazione dei dati
  • Il diritto alla limitazione del trattamento
  • Il diritto di opposizione al trattamento
  • La disciplina dei dati trasferiti all’estero
  • I diritti relativi alle decisioni automatizzate e alla profilazione
  • Le inosservanze degli ordinidella Autorità competenti
  • L’inosservanza di obblighi previsti per settori specialistici

CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA NELL’AMBITO SANZIONATORIO

  • Trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
  • Raccolta del consenso prestato dai minori di 14 anni in occasione dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione
  • Trattamento di particolari categorie di dati per motivi di interesse pubblico rilevante
  • Procedure di accesso fisico e logico ai dati genetici, biometrici o relativi alla salute
  • Trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati
  • Diritti delle persone decedute
  • Diffusione di provvedimenti giudiziari contenenti dati personali
  • Trattamento di dati sanitari
  • Dati personali degli studenti
  • Trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica
  • Trattamenti nell’ambito di lavoro
  • Assicurazioni
  • Servizi di comunicazione elettronica
  • Misure di garanzia, delle regole deontologiche
  • Trattamenti svolti in ambito giudiziario

LE SANZIONI PENALI NELLA PRIVACY

Per quel che concerne i comportamenti sanzionati penalmente nell’ambito della privacy abbiamo il D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 che indica nel Codice Privacy alcuni articoli.
Art. 167 Trattamento illecito dei dati personali.
Questo articolo è posto a garanzia dell’interessato nei servizi di comunicazione elettronica e sanziona la condotta di chi tratta illecitamente i dati in rete e invia comunicazioni indesiderate (spam). L’art.167 inoltre sanziona la violazione delle specifiche modalità e dei principi previsti per il trattamento dei dati definiti particolari e giudiziari e il trasferimento di dati personali a Paesi Terzi in violazione delle modalità previste dal Regolamento.
Art. 167 Bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Quest’articolo sanziona chi comunica o diffonde archivi automatizzati o parti sostanziali di essi contenenti dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Lo scopo è quello di evitare la costruzione dei grossi database personali da utilizzare per scopi commerciali.
Art. 167 Ter Acquisizione fraudolenta di archivi automatizzati 
Quest’articolo punisce chi, attraverso mezzi fraudolenti e allo scopo di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare danno all’interessato, acquisisce archivi automatizzati.
Art.168 False dichiarazioni ed attestazioni al Garante
L’articolo punisce chi dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, nel corso di un procedimento o di accertamenti dinanzi al Garante
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del garante
In questo caso la punizione riguarda il soggetto che non osserva quanto è stato disposto dal Garante (es: divieto del trattamento).

IL RUOLO DEL GARANTE

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l’organo competente ad irrogare le sanzioni sopra citate, ai sensi dell’art. 15, co. 3 del d.lgs. 101/2018
Lo stesso dovrà avere cura di valutare caso per caso le violazioni, affinché le sanzioni siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83, co. 1 GDPR), tenendo in debito conto le circostanze di cui all’art. 83, co. 2 GDPR, ossia la natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della stessa, le categorie di dati personali interessate dalla violazione, etc.,