Le sanzioni per le violazioni nell’ambito privacy arrivano fino a milioni di euro oppure, se risulta più elevato, fino a percentuali del fatturato registrato nell’anno precedente.
Di fatto sono sanzioni pesantissime
Le sanzioni che arrivano fino a 20 milioni di euro oppure, se risulta più elevato, fino al 4% del fatturato dell’anno precedente possono riguardare le violazioni in merito a:
CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA NELL’AMBITO SANZIONATORIO
LE SANZIONI PENALI NELLA PRIVACY
Per quel che concerne i comportamenti sanzionati penalmente nell’ambito della privacy abbiamo il D.Lgs. n.101 del 10 Agosto 2018 che indica nel Codice Privacy alcuni articoli.
Art. 167 Trattamento illecito dei dati personali.
Questo articolo è posto a garanzia dell’interessato nei servizi di comunicazione elettronica e sanziona la condotta di chi tratta illecitamente i dati in rete e invia comunicazioni indesiderate (spam). L’art.167 inoltre sanziona la violazione delle specifiche modalità e dei principi previsti per il trattamento dei dati definiti particolari e giudiziari e il trasferimento di dati personali a Paesi Terzi in violazione delle modalità previste dal Regolamento.
Art. 167 Bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Quest’articolo sanziona chi comunica o diffonde archivi automatizzati o parti sostanziali di essi contenenti dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Lo scopo è quello di evitare la costruzione dei grossi database personali da utilizzare per scopi commerciali.
Art. 167 Ter Acquisizione fraudolenta di archivi automatizzati
Quest’articolo punisce chi, attraverso mezzi fraudolenti e allo scopo di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare danno all’interessato, acquisisce archivi automatizzati.
Art.168 False dichiarazioni ed attestazioni al Garante
L’articolo punisce chi dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, nel corso di un procedimento o di accertamenti dinanzi al Garante
Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del garante
In questo caso la punizione riguarda il soggetto che non osserva quanto è stato disposto dal Garante (es: divieto del trattamento).
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è l’organo competente ad irrogare le sanzioni sopra citate, ai sensi dell’art. 15, co. 3 del d.lgs. 101/2018
Lo stesso dovrà avere cura di valutare caso per caso le violazioni, affinché le sanzioni siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83, co. 1 GDPR), tenendo in debito conto le circostanze di cui all’art. 83, co. 2 GDPR, ossia la natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della stessa, le categorie di dati personali interessate dalla violazione, etc.,