PRINCIPALI FIGURE E SOGGETTI COINVOLTI
TITOLARE (CONTITOLARE) DEL TRATTAMENTO
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La figura del responsabile del trattamento, dalla data di pubblicazione del GDPR, è quella che ha suscitato maggiori incertezze a riguardo della sua posizione nei confronti del titolare del trattamento.
Molte persone infatti sono tentate di pensare che tale figura sia riconosciuta all’interno dell’organizzazione così come qualunque altro ruolo come, ad esempio: responsabile commerciale, responsabile amministrazione, responsabile produzione ecc. e quindi responsabile del trattamento.
Le cose invece stanno molto diversamente in quanto il responsabile del trattamento non è affatto una figura interna all’organizzazione ma è una persona fisica o giuridica che tratta i dati personali degli interessati per conto del titolare all’esterno dell’organizzazione. Facciamo un esempio:
Se in qualità di datore di lavoro tratto i dati personali dei miei dipendenti e trasferisco tali dati personali al consulente del lavoro affinché produca le buste paga allora il consulente del lavoro è il responsabile esterno che tratta i dati personali degli interessati per conto del titolare.
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento è il responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento deve essere in grado di garantire che i trattamenti affidati ai responsabili siano effettuati in conformità al GDPR e deve indicare al responsabile quali sono le misure tecniche e organizzative da mettere in campo per la protezione dei dati.
Il titolare del trattamento inoltre deve designare i responsabili esterni assicurandosi che abbiano la conoscenza necessaria e le risorse necessarie e sufficienti a garantire la sicurezza dei dati.
Le operazioni di trattamento trasferite al responsabile possono essere effettuate solo da autorizzati che operano sotto la diretta autorità di questi attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto.
Il responsabile risponde dinanzi al titolare ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dall’impropria gestione, salvo che riesca dimostrare che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha rispettato tutte le norme prestabilite.
DPO – DATA PROTECTION OFFICER
AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Nell’ambito della digitalizzazione dei processi aziendali, i dati personali vengono trattati dalle reti informatiche. Quando in un’organizzazione è presente una rete costituita da un server e più client deve essere nominato l’amministratore di sistema.
La nomina dell’amministratore di sistema non è prevista dal GDPR ma dal Provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”
Di solito si tratta del responsabile IT dell’organizzazione impegnato a gestire gli accessi ai database e le operazioni che vengono effettuate sui dati personali. Tale figura non poteva essere trascurata dal garante che l’ha istituita attraverso il provvedimento appunto dell’amministratore di sistema.
L’amministratore vigila sulle operazioni di tutti coloro che utilizzano la rete ma avendo un ruolo delicatissimo in quanto è a contatto con tutti i dati personali segregati in rete è sempre sotto il controllo dei titolare del trattamento che provvede, almeno annualmente,a redigere una relazione sul suo operato.
Le operazioni compiute dall’amministratore di sistema in rete sono tracciate in quanto il titolare del trattamento è tenuto ad installare un file di log management che controlla le operazioni.
La nomina dell’amministratore di sistema, così come accade per quella del responsabile esterno e del DPO deve essere formalizzata specificando il ruolo e le responsabilità.
AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO
L’autorizzato al trattamento, con il GDPR, prende il porto dell’incaricato. Si tratta della persona fisica che, all’interno dell’Organizzazione, opera trattando i dati personali degli interessati. Si immagini ad esempio chi lavora nell’ufficio del personale di un’azienda e tratta i dati dei lavoratori oppure il responsabile marketing che tratta i dati personali dei clienti oppure il responsabile della produzione che tratta i dati personali dei fornitori.
Tutte le persone che operano sui dati personali in azienda devono essere individuate e “autorizzate” al trattamento attraverso la nomina che stabilisce le modalità consentite con le relative responsabilità.
L’autorizzato non può operare sui dati personali se non è stato formato dal titolare del trattamento in merito alle operazioni da compiere e alle modalità con cui trattare i dati applicando i principi fondamentali della privacy.
L’autorità di controllo nazionale italiana, un’autorità amministrativa indipendente, è Il Garante per la Protezione dei dati personali. La sua sede è a Piazza di Monte Citorio, n. 121 in Roma.
COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
È istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica (Art. 68 Regolamento generale sulla protezione dei dati) è chiamato a controllare che le autorità nazionali applichino correttamente la nuova regolamentazione europea.
La persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’Articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento.