GDPR - Diritti degli interessati

DIRITTO A PROPORRE IL RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO (ART. 77)

Il GDPR, all’art .77, riconosce all’interessato il diritto di inoltrare al Garante Privacy una segnalazione in merito al comportamento del titolare del trattamento che non rispetta la liceità del trattamento oppure i diritti dell’interessato. Tale questione pone non pochi problemi ai titolari di trattamento che non sono in regola con gli adempimenti in quanto, il Garante Privacy potrebbe effettuare una verifica, tramite i suoi agenti oppure tramite le forze dell’ordine, e comminare le rispettive sanzioni.
A parere di chi scrive, l’ipotesi di una verifica da parte del Garante Privacy deriva molto più probabilmente da una segnalazione dell’interessato che da controlli ordinari magari basati su campione.
Il reclamo ovviamente deve essere specifico, deve riferirsi ad una mancanza definibile e dimostrabile. Il soggetto che intende fare reclamo molto spesso arriva impreparato alla contestazione.
Una buona informativa previene i reclami pretestuosi
Molti reclami riguardano il trattamento dei dati personali dell’interessato non supportato dal consenso. Quando l’interessato assiste a trattamento dei propri dati perché riceve una mail di pubblicità oppure vede che i propri dati sono finiti nelle mani di altre persone allora avvia il processo di segnalazione al Garante. Prima di procedere il tale direzione è necessario consultare bene l’informativa resa disponibile dal titolare del trattamento dalla quale dovrebbe risultare chiaramente quali sono i trattamenti, quali sono le precise finalità del trattamento, se il consenso è previsto oppure si ricade nei casi in cui non è richiesto.
Nell’informativa inoltre dovrebbe essere bene indicato chi sono i destinatari dei dati.
Il titolare del trattamento deve redigere un’informativa che sia chiara ed esauriente, tale da esaudire tutte le necessità di informazione degli interessati.